Direzione Tecnica - AttestazioneSOA.it

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La direzione tecnica è l’organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. I soggetti designati nell’incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate. La Direzione Tecnica può essere affidata a:

  • un legale rappresentante
  • un socio
  • un dipendente, regolarmente iscritto a Libro Unico del Lavoro
  • un soggetto esterno, munito di contratto d’opera registrato all’Agenzia Entrate con durata non inferiore al periodo di validità dell’Attestazione

Per Attestazioni in classifica pari o superiori alla IV, è necessario uno dei seguenti titoli di studio: laurea in ingegneria o in architettura, ovvero altra equipollente laurea breve o diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente diploma di perito industriale edile o di geometra.

Per le classifiche inferiori (fino alla III-bis) è ammesso anche il possesso di un titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale (esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione).

Il direttore tecnico nominato ai fini dell’iscrizione all’ANC ha titolo per conservare l’incarico fino a classifiche illimitate.

Per iscrizioni nella categoria OG2 il direttore tecnico deve risultare in possesso di:

  • Laurea magistrale in conservazione dei beni culturali.
  • Iscrizione all’albo professionale (sezione A architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori).
  • Oltre a quanto sopra, anche 2 anni di esperienza come DT.
  • Carica di DT ante 01.03.2000.
  • Comma 12-bis, art. 84, D.lgs 50/16.

Per iscrizioni nella categoria OS2-A e OS2-B il direttore tecnico deve risultare in possesso di:

  • Diploma di restauratore rilasciato da scuole ai sensi dell’art. 9, DL 368/1998 o da altri soggetti di cui all’art. 29, comma 9 del Codice dei beni culturali.
  • Laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali.
  • Oltre a quanto sopra, anche 2 anni di esperienza come DT.
  • In alternativa, qualifica di restauratore ai sensi dell’art. 182 del Codice dei beni culturali con almeno 3 incarichi di DT in lavori di OS2-A e OS2-B ante 11.11.2017 e 2 anni di esperienza come DT.
  • Comma 12-bis, art. 84, D.lgs 50/16.

Per iscrizioni nella categoria OS25 il direttore tecnico deve risultare in possesso di:

  • Titoli previsti dal DM di cui all’art. 25, comma 2, D.lgs 50/16 (elenco MIBAC).
  • Oltre a quanto sopra, anche 2 anni di esperienza come DT.
  • Vale comma 12-bis, art. 84, D.lgs 50/16.