Permanenza dei Requisiti - AttestazioneSOA.it

Permanenza dei Requisiti - AttestazioneSOA.it

Un gruppo di nuove e recenti disposizioni è caratterizzato dalla comune finalità di rendere effettivo e maggiormente stringente il controllo delle SOA (ed in seconda battuta dell’Autorità di Vigilanza) sulla sussistenza dei requisiti delle imprese necessari per ottenere l’attestazione.

La SOA, nello svolgimento della propria attività, deve non solo verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e della documentazione presentate dalle imprese, ma anche il permanere dei requisiti generali utilizzati per il rilascio delle attestazioni. A tale obbligo corrisponde l’onere da parte delle imprese qualificate di comunicare all’Osservatorio, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale.

Di seguito riportiamo un’indicazione schematiche delle principali casistiche e delle relative sanzioni. Per una trattazione più completa, si rimanda alla normativa di riferimento:

  • Mancata risposta, nel termine di 30 giorni, da parte delle imprese alle richieste dell’Autorità di documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, ed agli affidamenti: Sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di euro 25.822
  • Mancata risposta, nel termine di 30 giorni, da parte delle imprese alle richieste dell’Autorità, dopo che l’impresa si è dimostrata inadempiente ad una richiesta della SOA sulla veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e della documentazione presentata per la qualificazione e in relazione al permanere dei requisiti di ordine generale: Sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di euro 25.822
  • Mancata comunicazione, entro 30 giorni, da parte delle imprese all’Osservatorio di ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale: Sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di euro 25.822
  • Mancata comunicazione, entro 30 giorni, da parte delle imprese alla SOA e all’Osservatorio, della intervenuta variazione della Direzione Tecnica: Sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di euro 25.822
  • Non ottemperanza alla richiesta della stazione appaltante o dell’Ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento: Sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di euro 25.822
  • Qualora le imprese forniscano informazioni od esibiscano documenti non veritieri ad una richiesta dell’Autorità relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, ed agli affidamenti: Sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di euro 51.545
  • Qualora le imprese forniscano, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o alle SOA, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione: Sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di euro 51.545
  • Qualora le imprese non abbiano ottemperato alle richieste di cui ai precedenti punti entro il termine ivi previsto e trascorsi ulteriori 60 giorni dalla scadenza di detto termine e perdurando l’inadempimento: Sospensione dell’attestazione SOA per un periodo di un anno (l’Autorità revoca la sospensione qualora l’impresa adempia a quanto richiesto; resta in ogni caso l’obbligo del pagamento della sanzione)
  • In relazione al precedente punto, decorso il temine della sospensione dell’attestazione per un periodo di un anno, qualora l’impresa continui ad essere inadempiente: Decadenza dell’attestazione SOA